Pubblicato il DPCM con le misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus

Pubblicato il DPCM con le misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus

Fonte: 2 Marzo 2020 – Regione Marche

Con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (news gov.it) — scarica il DPCM 1 marzo 2020 integrale in formato PDF — immediatamente operativo senza ordinanza delle Regioni, oggi il Governo ha indicato in quali territori si applicano le misure più forti, di sospensione delle attività didattiche e delle attività di pubblico spettacolo.

Oltre alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che sono in zona rossa, il parere dell’Istituto superiore di sanità ha ritenuto sufficienti i casi registrati nella provincia di Pesaro Urbino per l’inclusione, insieme con la provincia di Savona (indicate nell’allegato 2 del decreto stesso), tra i territori in cui applicare le seguenti misure di contenimento, elencate nell’articolo 2 del Decreto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19:

• sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

• sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;

• sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

• l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

• apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

• sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;

• svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

• apertura delle attività commerciali diverse dalla ristorazione condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

• limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

• rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

• sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

• privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Nelle restanti province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno la Regione Marche seguirà il modello delle altre 12 Regioni, che applicano misure diverse, fra cui:

– la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

– le misure di sicurezza da garantire per le procedure concorsuali;

– l’obbligo per le aziende di trasporto pubblico locale anche a lunga percorrenza di adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;

– l’obbligo, per chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

Riteniamo importante – ha affermato il presidente Luca Ceriscioli – l’affermazione del principio di applicazione delle misure di contenimento su base territoriale, che rende omogenei i criteri per tutta Italia. E’ ciò che avevamo chiesto sin dall’inizio. Il Governo ha stabilito zone e restrizioni relative con lo strumento di legge; non sono più previste ordinanze della Regione, ovvero le misure sono immediatamente operative”.

Ultimo aggiornamento 02/03/2020

Coronavirus, in Toscana cinque letti di terapia intensiva a disposizione della Lombardia

Coronavirus, in Toscana cinque letti di terapia intensiva a disposizione della Lombardia

Fonte: 2 Marzo 2020 – Regione Toscana

La Regione ha risposto a un appello lanciato dal Ministero della Salute

La Toscana mette a disposizione della Lombardia cinque letti di terapia intensiva, per accogliere altrettanti pazienti lombardi colpiti dal Coronavirus.

“Nonostante la situazione di difficoltà – dicono il presidente Enrico Rossi e l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi – abbiamo voluto rispondere alla richiesta del Ministero della salute, mettendo a disposizione della Lombardia cinque letti di terapia intensiva nei nostri ospedali. Ci sembrava un gesto di solidarietà doveroso”.

Negli ospedali della Toscana ci sono 445 letti di terapia intensiva e sub-intensiva.

Ultimo aggiornamento 02/03/2020

 

 

Emergenza Coronavirus

Emergenza Coronavirus

Fonte: 2 Marzo 2020 Regione del Veneto

Pubblicato il DPCM del 1° marzo – Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute e della Regione del Veneto – Attivo il numero verde 800462340 per informazioni su infezioni da coronavirus

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 [file pdf – 700 kb]

FAQ

Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute e della Regione del Veneto [file pdf – 87 kb]

Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute e della Regione del Veneto [file pdf – 45 kb]

DPCM del 23 02 2020 [file pdf 35 kb]

Indicazioni per i cittadini:

800462340. E’ questo il numero verde attivato dalla Regione Veneto per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con virus.

La decisione è stata presa alla luce del fatto che numerose persone stanno chiamando il 118 per chiedere informazioni sull’infezione, per evitare il sovraccarico delle centrali operative, che può avere delle conseguenze sul soccorso a persone che hanno effettivamente necessità di un intervento immediato.

Si raccomanda peraltro di chiamare il 118 in caso di difficoltà respiratoria, per richiedere l’invio immediato di un’ambulanza.

I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale; devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Inoltre gli utenti possono chiedere informazioni ed istruzioni anche al proprio medico di medicina generale.

I medici di medicina generale del Veneto potranno essere contattati telefonicamente dai loro assistiti che percepiscano sintomi, e che non dovranno quindi recarsi in ambulatorio. Il medico effettuerà un triage telefonico e deciderà se è necessario effettuare una visita domiciliare o attivare l’intervento del servizio di igiene pubblica o del sistema di emergenza-urgenza.

Coronavirus, fino all’8 marzo sospesi nidi, scuole e Università. Riaprono i musei e i luoghi della cultura (ingressi contingentati)

Coronavirus, fino all’8 marzo sospesi nidi, scuole e Università. Riaprono i musei e i luoghi della cultura (ingressi contingentati)

Fonte: 1 Marzo 2020  Regione Emilia Romagna

Il Decreto del Governo, sentito il Comitato Scientifico Nazionale e le Regioni.
Misure per la provincia di Piacenza

Il Governo ha emanato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) sulle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Un provvedimento che viene assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) nazionale, le cui indicazioni seguono l’evolversi della situazione epidemiologica. E considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, l’obiettivo è quello di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea. Con l’ausilio costante della comunità scientifica: oltre all’Istituto superiore di sanità, il Cts è stato potenziato con il coinvolgimento delle Società scientifiche coinvolte per materia sul Coronavirus.

Il Decreto è adottato sentite le Regioni.

Le misure previste sono valide dall’2 all’8 marzo.

Il Decreto contiene norme che valgono per i soli Comuni delle Zone rosse, altre per tutte le tre le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalla diffusione del virus (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a cui si aggiungono le province di Pesaro-Urbino e Savona) e altre ancora per l’intero territorio nazionale. Alcune si applicano per la sola provincia di Piacenza – in analogia con la Lombardia – dove si concentra la grande maggioranza dei casi positivi in Emilia-Romagna, a causa della contiguità con l’area del Lodigiano, il focolaio più attivo nel Paese.

“Si persegue l’obiettivo di dare un’applicazione omogenea delle misure sull’intero territorio nazionale, tenendo presente il grado di diffusione del virus nelle singole aree, con il contributo decisivo di tutta la comunità scientifica- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Misure necessarie per gestire la situazione sanitaria e poterlo fare con senso di responsabilità, lucidità e sobrietà. Perché adesso servono anche misure economiche per tutelare imprese e lavoro nei diversi comparti più colpiti ed esposti, a partire da turismo, cultura e servizi. Ne parleremo mercoledì a Roma col presidente Conte insieme alle altre Regioni e con tutte le parti sociali: non possiamo permettere che i nostri imprenditori e i nostri lavoratori paghino il prezzo di questa vicenda senza adeguati ammortizzatori. E su questo l’Europa ci deve ascoltare, perché, sia chiaro, il problema è comune e servono fondi straordinari. Su questo, il Paese sia unito e la politica non si divida”.

“Mi pare- osserva l’assessore alla Salute, Raffaele Donini– che il lavoro che abbiamo fatto assieme al Governo e, soprattutto, alle Regioni Lombardia e Veneto sia stato positivo, soprattutto necessario. Un lavoro finalizzato a garantire, da un lato, la sicurezza sanitaria delle persone e, dall’altro, la possibilità per le nostre comunità di mantenere una socialità necessaria, come dimostra la riapertura, seppur parziale, dei luoghi della cultura. E lo abbiamo fatto facendo anzitutto parlare la scienza, seguendo le indicazioni che esperti e professionisti della sanità ci hanno dato, senza guardare ad altro che non fosse la tutela della salute pubblica e delle persone”.

 

LE MISURE VALIDE PER L’EMILIA-ROMAGNA

Rispetto alla previgente ordinanza del ministro della Salute d’intesa col presidente della Regione, il decreto contiene conferme e novità, è auto applicativo e non richiederà ulteriori provvedimenti da parte di Regione ed Enti Locali. Nel merito, si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose. In questo senso il decreto replica sostanzialmente i contenuti della precedente ordinanza Speranza-Bonaccini.

L’apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana che si conclude, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro

Prevista invece, come novità del decreto rispetto all’ordinanza, l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali (e cioè i luoghi della cultura ricompresi all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Aperture, però, a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Confermata anche la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Da rilevare che, rispetto all’ordinanza vigente fino ad oggi, il decreto parla ora di sospensione e non più di chiusura, rendendo così possibile l’accesso alle scuole per il personale Ata.

E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Tali precisazioni e limitazioni non erano previste nella precedente ordinanza e sono state inserite su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico.

Sempre in Emilia-Romagna, sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Questa misura replica nella sostanza quella già prevista la settimana scorsa, a cui ora se ne aggiunge un’altra: ai tifosi residenti in nella nostra regione, Lombardia e Veneto e delle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la trasferta, ovvero la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.

E’ consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Anche questa previsione è stata inserita dal decreto rispetto al previgente testo.

Ancora: vengono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione civile. Tali deroghe sono state inserite su richiesta degli Atenei e delle Regioni.

Altre misure. Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere.

Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

Vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Inoltre, nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

 

MISURE VALIDE PER PIACENZA

Nella sola provincia di Piacenza, è prevista la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. (Questa misura è valida per le province ricomprese nell’Allegato 4: Bergamo, Lodi, Cremona e, appunto, Piacenza).

E sempre nella sola provincia di Piacenza, sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali – fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza – centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. (Misura che riguarda le aree dell’Allegato 2: Regione Lombardia e provincia di Piacenza).

 

MISURE VALIDE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Il Decreto prevede poi misure valide sull’intero territorio nazionale, quindi, ovviamente, anche in Emilia-Romagna, dove in ogni caso erano già in vigore.

Fra queste, il favorire il più possibile la modalità di lavoro agile e la sospensione dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Università: a beneficio agli studenti ai quali non è consentita la partecipazione alle attività didattiche o curriculari, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria definite nel Decreto, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Coronavirus: disposizioni valide dal 2 all’8 marzo 2020

Coronavirus: disposizioni valide dal 2 all’8 marzo 2020

Fonte 02/03/2020 : Regione Lombardia  
Si pubblica in allegato in fondo a questa pagina il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 con le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Le misure hanno validità dal 2 all’8 marzo 2020.Per i Comuni della “Zona Rossa” si rimanda alle disposizioni specifiche riportate al seguente link. Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.
Ultimo aggiornamento 02/03/2020