Il Nuovo Codice dei Contratti – Milano 14 novembre 2016

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Le novità introdotte dalle direttive comunitarie in materia di contratti pubblici sono molteplici, con un forte rinnovo dei principi ispiratori dell’approccio regolatorio. In linea generale si osserva che l’aggiudicazione degli appalti deve esser fatta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEV) per l’Amministrazione, e l’uso del criterio del minor prezzo offerto, criterio particolarmente apprezzato nel nostro Paese, diventa residuale a riserva di specifiche categorie, sia di amministrazioni aggiudicatrici che di tipi di appalto. Alcuni dei criteri per valutare l’OEV, ovvero il rapporto qualità/prezzo, possono essere qualitativi puri, come ad esempio le soluzioni tecniche, l’estetica, la funzionalità e la progettazione per il settore costruzioni, ma anche i fattori di impatto ambientale o sociale o anche commerciale. Assumono particolare rilievo anche i criteri collegati all’organizzazione dell’impresa offerente, alla capacità/professionalità del personale anche collegata ai servizi post-vendita, all’assistenza tecnica e anche alla consegna come a volte si è visto essere un elemento penalizzante nel settore dei farmaci. Si pone al centro del significato di OEV i costi dell’intero ciclo di vita del prodotto, del servizio o del lavoro oggetto di aggiudicazione. L’art. 68 elenca tali costi, suddividendoli tra costi sostenuti dall’amministrazione o da altri utenti (quali quelli relativi, per esempio, all’acquisizione e alla manutenzione) e costi “imputati a esternalità ambientali”, come quelli legati alle emissioni di gas. In definitiva l’aspetto ambientale, l’aspetto sociale e la completa analisi organizzativa sull’OEV devono essere posti al centro della procedura di acquisto. Si vuole individuare il peso che i criteri introdotti per l’OEV hanno all’interno di alcuni settori merceologici, con particolare riferimento al settore del trattamento farmacologico e dei dispositivi medici.

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