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Disposizioni per la Lombardia e per il territorio nazionale

Fonte: regione.lombardia.it

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell’ 8 marzo 2020 sono state approvate le nuove disposizione per la Lombardia.

Le disposizioni hanno efficacia in Lombardia a partire dall’8 marzo e fino al 3 aprile 2020.

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province indicate nell’art.1 del DPCM, sono adottate le misure che trovate qui di seguito, ed in forma integrale nel DPCM allegato.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 9 marzo 2020 le presenti disposizioni sono state estese all’intero territorio nazionale, con efficacia a partire dal 10 marzo 2020.

Mobilità
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio lombardo nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Attività sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi.  Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Lavoro
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.

Istruzione e formazione
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.

Attività commerciali e di ristorazione
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sono consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

Ultimo aggiornamento 10/03/2020

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